Calcolo IMU 2025

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Descrizione

NOVITA' IMU - NUOVI VALORI AREE FABBRICABILI

Il Comune di San Costanzo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2023 ha adottato il Piano Regolatore Generale (PRG) ed ha approvato definitivamente lo stesso con deliberazione n. 4 del 30/01/2025.

I nuovi valori di mercato per il biennio 2024/2025 sono stati approvati con Delibera G.C. n. 29 del 18/04/2025 (vedi allegato in fondo pagina).

L'articolo 1, comma 741, lettera d), della legge n. 160/2019, stabilisce che per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

L’articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019, definisce che per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo:

  • alla zona territoriale di ubicazione;
  • all’indice di edificabilità;
  • alla destinazione d’uso consentita;
  • agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • ai prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il medesimo comma 746 stabilisce, inoltre, che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del d.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Fatto salvo il principio normativo che il valore imponibile, per le aree fabbricabili, è rappresentato dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta, l’articolo 23 del vigente Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC) prevede la possibilità per la Giunta Comunale di approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree fabbricabili, al solo scopo di ridurre il contenzioso, di semplificare gli adempimenti fiscali a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’Ufficio.

Pertanto, non si procede ad accertamento del maggior valore se l’imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinabile applicando i valori adottati dalla Giunta Comunale per il corrispondente anno d’imposta.

In assenza di valori di riferimento adottati dal Comune, spetta, comunque, al contribuente determinare la base imponibile dell’area edificabile seguendo i principi contenuti nell’articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019.

Si precisa che non è precluso l’accertamento d’Ufficio del maggior valore dell’area fabbricabile qualora il soggetto passivo, nell’anno di riferimento o nei due successivi, abbia dichiarato o definito per altro tributo o per altri fini il valore dell’area in misura superiore rispetto a quello utilizzato per il versamento dell’IMU, sempre che le caratteristiche dell’area, nel sopra citato periodo temporale, non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini della determinazione del valore commerciale.

Inoltre, l’accertamento del valore non è altresì precluso qualora quello ottenuto applicando i valori tabellari risulti incongruo e non coerente alle caratteristiche specifiche dell’area fabbricabile e del segmento di mercato in cui essa si colloca.

 

 

ALIQUOTE IMU 2025

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze

0,5%

Assimilazione all'abitazione principale dell'unita immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019

SI

Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)

0,1%

Terreni agricoli

0,97%

Aree fabbricabili

0,97%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

0,97%

Come fare

Il versamento è in autoliquidazione. L’Ufficio Tributi, tramite il sito internet comunale, mette a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito di calcolo del tributo dovuto, con relativa compilazione automatica del proprio modello F24 personalizzato, previo inserimento dei propri dati anagrafici e delle rendite catastali degli immobili posseduti con indicazione del loro utilizzo.

Il modello F24 precompilato è pagabile con le seguenti modalità:

  • F24 modello cartaceo: presso gli sportelli bancari e postali;
  • F24 telematico: tramite Internet direttamente al Sito Web dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it (servizio online F24 web);
  • F24 telematico: per i soggetti che dispongono autonomamente di servizi telematici / di home banking.

Cosa serve

Collegamento internet

Cosa si ottiene

Calcolo automatico e stampa modello F24 personalizzato per pagamento dei tributi.

Tempi e scadenze

Di seguito sono pubblicate tutte le informazioni ed il calcolo relativo all'imposta municipale propria IMU.

2025 16 giu

Rata unica o prima rata

2025 16 dic

Seconda rata

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Puoi usufruire del servizio "Calcolo IMU 2025" direttamente online

Uffici competenti

Ufficio Economato e tributi

Piazza Perticari, 20, 61039

Condizioni di servizio

Ufficio responsabile

Ufficio Economato e tributi

Piazza Perticari, 20, 61039

Contatti

Ufficio Amministrativo Contabile

Tipo di servizio: Argomenti:

Pagina aggiornata il 03 giugno 2025

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