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Convivenza di fatto

SCHEDA INFORMATIVA
Normativa di riferimento
• Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.
• Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico" e successive modificazioni.
Descrizione
La Legge 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36 – 65 dell’art. 1) dando la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.
Disciplina della convivenza di fatto
Impedimenti
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
Diritti e doveri (Legge n. 76/2016 – art. 1 - dal comma 38 al comma 49)
I conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'Ordinamento penitenziario;
b) in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari;
c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
d) i diritti inerenti la casa di abitazione;
e) hanno diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza nel caso di morte dell'intestatario del contratto o di suo recesso;
f) hanno diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo o causa preferenziale;
g) diritti del convivente nell'attività d'impresa;
h) hanno facoltà riconosciute nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Costituzione della convivenza di fatto
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione.
In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.
La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
• consegna diretta all'Ufficio Anagrafe;
• spedizione a mezzo lettera raccomandata, allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
• trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
- via fax al numero 0721/950056;
- via posta elettronica all'indirizzo: comune@comune.san-costanzo.pu.it
- via pec all'indirizzo: comune.sancostanzo@emarche.it
Cessazione della convivenza di fatto
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
• se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
• nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
• qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.
La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.
La dichiarazione di cessazione della convivenza può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
• consegna diretta all'Ufficio Anagrafe;
• spedizione a mezzo lettera raccomandata, allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
• trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
- via fax al numero: 0721/950056;
- via posta elettronica all'indirizzo: comune@comune.san-costanzo.pu.it
- via pec all'indirizzo: comune.sancostanzo@emarche.it
Contratto di convivenza
(Art. 1 – dal comma 50 al comma 65 – Legge n. 76/2016)
I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'apponibilità ai terzi.
Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.
Contenuti da indicare nel contratto di convivenza:
a) indicazione della residenza dei conviventi di fatto;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
 Scioglimento: accordo delle parti (atto pubblico o scrittura privata sottoscritta da entrambi i conviventi ed autenticata da notaio o avvocato);
 recesso unilaterale (il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificare copia all'altro contraente);
 matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un'altra persona (la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve darne comunicazione all'altro convivente e al professionista che ha redatto il contratto);
 morte di uno dei conviventi (il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno darne comunicazione al professionista che ha redatto il contratto di convivenza, che a sua volta provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione all'anagrafe del Comune di residenza).

Modulo

 

Ulteriori informazioni

ufficio anagrafe

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