Tariffe cittadinanza italiana e atti formati da oltre un secolo
Istituzione contributo amministrativo
A chi è rivolto
Richiedenti maggiorenni
Descrizione
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 02/12/2025 è stato istituito il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:
Tipologia | Importo del contributo |
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno1912, n.555
|
€ 600,00 |
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale di atti formati da oltre un secolo relativi a persone diverse dal richiedente, non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto
|
€ 300,00 |
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale di atti formati da oltre un secolo relativi a persone diverse dal richiedente, corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto
|
€ 200,00 |
Come fare
I contributi in questione dovranno essere versati all’Ente a cura dell’interessato e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall’interessato stesso contestualmente alla presentazione dell’istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell’eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell’istanza;
Non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
Cosa serve
Con l’approvazione dei commi 636-637-638 della legge finanziaria n. 207/2024 il legislatore ha ritenuto introdurre i suddetti contributi per fornire ai comuni uno strumento volto in particolare ad affrontare il fenomeno delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri che rivendicano la propria discendenza da avo italiano emigrato all’estero. Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana sono infatti di gestione particolarmente complessa e vengono precedute da numerose richieste di ricerca esplorativa nei registri di stato civile risalenti fino al 1800, spesso scarsamente circostanziate, che determinano un notevole aggravio di lavoro per gli uffici di Stato Civile.
Cosa si ottiene
Copia atti formati da oltre un secolo
Tempi e scadenze
- il contributo di cui al comma 636 della Legge n. 207/2024 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638 della Legge n. 207/2024;
- il contributo, pertanto, non è un diritto sul certificato o sull’estratto (come, ad esempio, i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell’atto abbia esito positivo o meno;
- il contributo di cui al comma 637 della Legge n. 207/2024 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 638, della L. n. 207/2024;
- i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- non sono assoggettate al contributo di cui al richiamato comma 637 dell’art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall’art. 9-bis, comma 2, della L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell’Interno;
Accedi al servizio
Uffici competenti
Condizioni di servizio
Ufficio responsabile
Contatti
Pagina aggiornata il 05 dicembre 2025