Descrizione
NOVITA' IMU - NUOVI VALORI AREE FABBRICABILI Il Comune di San Costanzo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2023 ha adottato il Piano Regolatore Generale (PRG) ed ha approvato definitivamente lo stesso con deliberazione n. 4 del 30/01/2025. I nuovi valori di mercato per il biennio 2024/2025 sono stati approvati con Delibera G.C. n. 29 del 18/04/2025 (vedi allegato in fondo pagina). L'articolo 1, comma 741, lettera d), della legge n. 160/2019, stabilisce che per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. L’articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019, definisce che per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo:
Il medesimo comma 746 stabilisce, inoltre, che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del d.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Fatto salvo il principio normativo che il valore imponibile, per le aree fabbricabili, è rappresentato dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta, l’articolo 23 del vigente Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC) prevede la possibilità per la Giunta Comunale di approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree fabbricabili, al solo scopo di ridurre il contenzioso, di semplificare gli adempimenti fiscali a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’Ufficio. Pertanto, non si procede ad accertamento del maggior valore se l’imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinabile applicando i valori adottati dalla Giunta Comunale per il corrispondente anno d’imposta. In assenza di valori di riferimento adottati dal Comune, spetta, comunque, al contribuente determinare la base imponibile dell’area edificabile seguendo i principi contenuti nell’articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019. Si precisa che non è precluso l’accertamento d’Ufficio del maggior valore dell’area fabbricabile qualora il soggetto passivo, nell’anno di riferimento o nei due successivi, abbia dichiarato o definito per altro tributo o per altri fini il valore dell’area in misura superiore rispetto a quello utilizzato per il versamento dell’IMU, sempre che le caratteristiche dell’area, nel sopra citato periodo temporale, non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini della determinazione del valore commerciale. Inoltre, l’accertamento del valore non è altresì precluso qualora quello ottenuto applicando i valori tabellari risulti incongruo e non coerente alle caratteristiche specifiche dell’area fabbricabile e del segmento di mercato in cui essa si colloca. |
ALIQUOTE IMU 2025
Abitazione principale di categoria catastale A1, A/8 e A9 e relative pertinenze | 0,5% |
Assimilazione all'abitazione principale dell'unita immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,1% |
Terreni agricoli | 0,97% |
Aree fabbricabili | 0,97% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 0,97% |
IL PAGAMENTO – SCADENZE
L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
Il versamento dell'imposta per l’anno 2025 (effettuati con arrotondamento all’euro) va effettuato in due rate:
- 16 Giugno 2025 - Acconto
- 16 Dicembre 2025 - Saldo
L'imposta va versata interamente al Comune, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria D per i quali è rimasta una quota riservata allo Stato da calcolare con l'aliquota base dello 0,76%.
La dichiarazione IMU 2025 deve essere presentata, utilizzando l'apposito modello approvato con D.M. 29 luglio 2022 entro il 30 giugno 2026.
Il codice catastale del comune di San Costanzo è H809.
CODICI VERSAMENTO :
- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3914 IMU per terreni agricoli
- 3916 IMU per aree fabbricabili
- 3918 IMU per gli altri fabbricati
- 3925 IMU per i fabbricati di categoria “D” - QUOTA STATO
- 3930 IMU per i fabbricati di categoria “D” - QUOTA COMUNE