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Emergenza Covid-19 - Documenti di riconoscimento e di identità - certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni

Disposizioni riguardanti i documenti in scadenza, D.L. n.18 "Cura Italia" del 17 marzo 2020

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'


Per quanto riguarda i documenti in scadenza , con il D.L. 17 marzo 2020, n.18,  decreto "Cura Italia", all'art. 104,  è stato previsto che:

"1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31.08.2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento."

Il rilascio delle nuove Carte Identità elettroniche, in questa fase, sarà possibile esclusivamente se ricorrono entrambe le seguenti due condizioni:

  1. La persona è sprovvista della carta e non ha altro documento di riconoscimento, anche scaduto;
  2. La persona dimostra di avere una grave e comprovata urgenza. 

CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, ECC.

Sempre il D.L. 17 marzo 2020, n.18,  decreto "Cura Italia", al comma 2, dell'art. 103,  prevede che:

"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"
 

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