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Modulistica contrassegno invalidi

Il contrassegno disabili  è lo strumento pensato per facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone con problemi di deambulazione o non vedenti.

Il documento è un vero e proprio atto amministrativo, di proprietà del Comune ma affidato alla detenzione temporanea del beneficiario.

Deputato al rilascio è l’ufficio comunale del luogo di residenza del beneficiario, previa apposita richiesta corredata dal certificato dell’Ufficio di medicina legale dell’ASL, attestante le condizioni di salute che danno diritto al permesso.

Dal 15 settembre 2012 è stato introdotto il “contrassegno unificato disabili europeo”, valido non solo sul territorio nazionale ma in tutti i paesi che aderiscono all’Unione europea.

Contrassegno disabili: a chi spetta

Hanno diritto al contrassegno i soggetti:

  • Con capacità di deambulazione ridotta;
  • Non vedenti.

Hanno invece diritto al tesserino ma per un periodo inferiore a cinque anni, le persone:

  • Con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o altre patologie;
  • Con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi presso i luoghi di cura.

Il contrassegno ha natura personale e non è legato al veicolo. Può di conseguenza essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile a prescindere dal soggetto titolare della patente di guida o dal proprietario.

In caso di:

  • Decesso del titolare;
  • Perdita dei requisiti;
  • Scadenza del termine di validità.

Il contrassegno dev’essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.

Come si utilizza il contrassegno disabili

Il contrassegno consente di transitare:

  • Nelle zone a traffico limitato (ZTL);
  • Nelle zone a traffico controllato (ZTC);
  • Nelle aree pedonali urbane (APU);
  • Nelle vie e corsie preferenziali riservate a mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;
  • In caso di sospensione, limitazione o blocco della circolazione.

Il contrassegno dev’essere esposto, in originale, sul parabrezza anteriore. Non sono ammesse agevolazioni per i veicoli sprovvisti di tesserino anche se questo viene presentato in un secondo momento (questa pratica non consente nemmeno l’annullamento del verbale).

Il contrassegno permette altresì di parcheggiare:

  • Negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici;
  • Nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di orario e senza disco orario;
  • Nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu;
  • Nelle zone a traffico limitato (ZTL) o nelle zone a sosta limitata (ZSL) senza limiti di orario;
  • Nelle zone a traffico controllato (ZTC);
  • Nelle aree pedonali urbane (APU);
  • In caso di sospensione, limitazione o blocco della circolazione;
  • Nelle zone di divieto o limitazione di sosta.

Contrassegno disabili: cosa è vietato fare

Il contrassegno non permette la sosta nei luoghi dove questa può creare intralcio o pericolo per la circolazione, ad esempio:

  • Dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
  • Dove vige il divieto di fermata;
  • In corrispondenza di un passo carrabile o di attraversamenti pedonali e ciclabili, dossi, cavalcavia, ponti, strettoie, gallerie, passaggi a livello, aree di fermata degli autobus;
  • Nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia.

E’ bene precisare che i veicoli dotati di contrassegno non possono essere rimossi o bloccati con chiave a ganascia.

Come richiedere il contrassegno disabili 

Per il rilascio del contrassegno è necessario ottenere un certificato medico dall’Ufficio di medicina legale dell’ASL di appartenenza che attesti la capacità di deambulazione impedita o ridotta ovvero la cecità totale.

Il certificato dovrà poi essere allegato alla richiesta di contrassegno indirizzata al sindaco del Comune di residenza.

In prima battuta viene rilasciato un contrassegno di durata non superiore a cinque anni (gratuito) anche se la disabilità è permanente.

Alla scadenza del contrassegno è però possibile ottenere:

  • Un altro contrassegno con validità sempre di cinque anni, previa certificazione del medico curante che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno giustificato il rilascio del precedente contrassegno;
  • Contrassegno temporaneo (il cui rilascio può essere soggetto a un apposito versamento) previa ulteriore certificazione del medico legale che attesti che le condizioni del soggetto danno diritto ad un altro contrassegno (in questo caso l’ufficio di medicina legale deve anche indicare i termini di validità).

E’ comunque consigliabile rivolgersi preventivamente al proprio Comune di residenza per informarsi sulla procedura da seguire, gli uffici competenti e i documenti necessari per il rilascio del contrassegno.

Modulo

 

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